La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio, ha definito le modalità per l’assegnazione, per il tramite dei Comuni, dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Il soggetto portatore di disabilità che intenda usufruire del contributo in argomento deve presentare domanda, predisposta ai sensi dell'art. 6 del bando allegato nel presente avvivo, al Comune ove è ubicato l’immobile, entro il 2 marzo 2026.
Domanda del cittadino per la partecipazione al bando comunale
La richiesta di contributo deve essere presentata in bollo dal portatore di disabilità (richiedente) al Comune in cui è sito l’immobile, utilizzando il modello reso a disposizione dal Comune e predisposto secondo il fac simile allegato al Bando e al presente avviso (Allegato 1).
Alla domanda devono essere allegati:
a) Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
a1) Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui alla lettera a).
b) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune e predisposto secondo il fac simile allegato al presente Bando (Allegato 2), la quale deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all’assenza di segnalazioni. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989.La dichiarazione sostitutiva deve, altresì contendere l’indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all’anno in cui scade il termine per la presentazione dell’istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui all’art. 5). Nei casi previsti dalla legge può farsi riferimento all’ISEE corrente. Inoltre, sempre ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse di cui alla graduatoria C, nella dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell’intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell’intervento.
c) Eventuale documentazione tecnica, che il Comune ritenga necessaria al fine del riconoscimento dell’ammissibilità al contributo e della relativa quantificazione.
Soggetti che possono presentare la domanda al Comune
Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili. Il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l’alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe. Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell’intervento, dovrà essere presentata un’unica domanda con l’indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.
Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell’Azienda regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA).
Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell’opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest’ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. Tra i Beneficiari si citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di disabilità; il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il portatore di disabilità.
Le domande, complete della documentazione allegata devono essere inoltrate al protocollo del Comune entro e non oltre il 02/03/2026.