ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
AGGIORNAMENTO PERIODICO
(Artt. 1 e 3 della Legge n. 95 del 1989, come sostituiti dall’art. 9 della Legge n. 120 del 1999)
IL SINDACO
Visto l’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, che ha istituito presso ogni Comune della Repubblica un Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;
INVITA
gli elettori in possesso dei requisiti di idoneità, che intendono proporre la loro iscrizione all’Albo, a presentare apposita domanda entro il 30/11/2025 presso questo Comune.
Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- essere elettori del Comune;
- avere assolto agli obblighi scolastici.
Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, ed all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361:
- i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Sono esclusi inoltre (art. 9 Legge n. 120 del 1999):
- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 96 del T.U. approvato con DPR n. 570 del 1960 e dall’art. 104, comma 2 del citato T.U. approvato con DPR n. 361 del 1957.
Nella domanda, da presentarsi compilando l’apposito modulo disponibile nel sito istituzionale dell’Ente e presso l'Ufficio elettorale comunale, dovranno essere dichiarati, oltre alle complete generalità, la residenza, il titolo di studio posseduto, la professione, l’arte o mestiere esercitati.
Si precisa inoltre che, tenuto conto del carattere permanente delle iscrizioni già effettuate, gli elettori già iscritti nell’Albo Unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale non dovranno ripresentare nuove domande di iscrizione.
ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
AGGIORNAMENTO PERIODICO
(Art. 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53)
IL SINDACO
Visto l’art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, con la quale è stata disposta la istituzione, presso la cancelleria di ciascuna Corte d’Appello, di un albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.
Viste le circolari emanate dal Ministero dell’Interno – Direzione generale dell’Amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali;
RENDE NOTO CHE
tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale, istituito presso la cancelleria della Corte di Appello, dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il giorno 31/10/2025.
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
In relazione al combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R 30 marzo 1957, n. 361, 23 del D.P.R 16 maggio 1960, n.570, e 1 della legge istituiva dell’albo, sono esclusi dalla funzione di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione:
- coloro che, alla data delle elezioni abbiano superato il sessantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili nella pagina istituzionale dell’ente e presso l’Ufficio Comunale.
Gli elettori già iscritti nell’Albo di Presidente di Seggio, per gravi motivi possono chiedere la cancellazione da detto albo.